Art. 1.
(Istituzione del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana).

      1. È istituito nel territorio del comune di Carrara e della comunità montana della Lunigiana il «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana, allo scopo di mantenere viva la memoria delle stragi nazifasciste che si svolsero in tale territorio e in altre parti d'Italia e d'Europa durante la seconda guerra mondiale e di contribuire al consolidarsi di una cultura di pace e di rispetto volta al ripudio di ogni forma di guerra e di violenza.

      2. Il territorio del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana comprende tutte le località dove si sono svolti eccidi. Alla definizione dei confini del territorio provvedono il comune di Carrara e la comunità montana della Lunigiana, sentite le associazioni locali la cui ragione sociale prevede la difesa, la diffusione e la valorizzazione dei valori della Resistenza, nonché la promozione di studi ad essi relativi, e le associazioni locali la cui ragione sociale prevede la diffusione e la valorizzazione della cultura della pace.